Attraverso la circolare nr. 106 del 29 settembre, l’Inps ha recepito le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10180 del 2013, in merito alla presentazione della certificazione medica ai fini della flessibilità del congedo di maternità e dell'opzione di fruizione della maternità esclusivamente dopo la data del parto. Viene specificato che, al fine di garantire un'applicazione delle norme maggiormente aderente all'attuale contesto lavorativo sempre più orientato verso forme di flessibilità, nonché per favorire la maggiore tutela delle lavoratrici madri, l'assenza o l'acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie riguardanti lo stato di maternità delle lavoratrici subordinate e parasubordinate, non comporta conseguenze sulla misura dell'indennità
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