Attraverso la circolare dell’8 giugno nr. 54, l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine ai requisiti della procedura e alle modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento dell’indennità una tantum prevista dall’articolo 8 del c.d. decreto alluvione Emilia-Romagna (decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61), in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023.
Soggetti beneficiari
Destinatari dell’indennità connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali sono, tra le altre, le seguenti categorie di lavoratori.
Il testo completo della circolare è consultabile nell'area riservata agli associati www.faitastart.it.
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