Attraverso l’interpello del 12 giungo n. 3, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), di cui all’articolo 37, c. 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare, in ordine all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime (32) stabilite dall’articolo 37, c. 11 e, ulteriormente, se la frequenza al corso di formazione deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza.
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