Attraverso il messaggio del 10 agosto nr. 2924, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi (allegati) in merito all’aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all’articolo 1, c. 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L’esonero contributivo si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che da instaurare, diversi dal lavoro domestico nella misura:
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