Si informa con la presente che, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 956-151, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’assoggettamento a tassazione di alcune prestazioni erogate dagli Enti bilaterali territoriali.
Nello specifico, l’istante - Ente Bilaterale del Terziario del Lazio - ha chiesto di sapere se in qualità di sostituto di imposta debba applicare, in relazione all’erogazione di due forme di contributo (bonus covid e contributo di malattia di lunga durata), la ritenuta a titolo di acconto, in quanto le predette prestazioni erogate non concorrono alla formazione del reddito dei beneficiari.
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